Ancora sulle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020 l’INPS ha illustrato le ulteriori misure in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal d.l. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) e ha fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, e successive modificazioni.
Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l’articolo 12 ha rideterminato il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.
L’Istituto ha osservato che la nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal d.l. n.104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inoltre osservato che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del d.l. n. 137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzatiai sensi dell’articolo 1 del d.l. n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal d.l. n. 137/2020.
Dunque se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal d.l. n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al d.l. n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.