Ancora sul licenziamento della lavoratrice madre
Corte Cass., 26 gennaio 2017, n. 2004 – Licenziamento della lavoratrice madre per colpa grave
La Cassazione, in ossequio a una ricostruzione già adottata nella sentenza n. 19912/2011, ha affermato che, in virtù della previsione contenuta nell’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001, per licenziare la lavoratrice madre nel periodo protetto, è necessaria una “colpa grave”; non è sufficiente la sussistenza di una giusta causa, ancorché prevista esplicitamente nel CCNL applicato dal datore di lavoro.
Nel caso di specie, la lavoratrice era stata trasferita in un ufficio ove non si era mai presentata, rimanendo assente ingiustificata per oltre sessanta giorni consecutivi. A seguito dell’irrogazione del licenziamento, la stessa aveva adito prima il tribunale e poi la Corte di appello; tuttavia, in entrambi i gradi, il ricorso era stato rigettato.
La Cassazione, invece, ha ritenuto che non sia sufficiente, al fine di configurare l’esistenza di una colpa grave della lavoratrice, la circostanza che la condotta della stessa integri giustificato motivo soggettivo o giusta causa.
Per tali motivi, la Corte ha rimesso la questione ai giudici di appello, affinché, con “adeguato rigore valutativo”, essi svolgano l’indagine circa l’effettiva sussistenza della colpa grave.
La gravità della condotta della dipendente, infatti, dev’essere tale da giustificare non solo la risoluzione del rapporto, ma anche l’esclusione di quel divieto di licenziamento posto dalla legge per attuare la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia.
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