Ancora sui limiti per la precettazione su iniziativa dell’autorità amministrativa
Tar Lazio, sez. III, sent. 16 gennaio 2025, n. 712
Nuovamente i giudici amministrativi sono stati chiamati a decidere di una questione caricata, nell’attuale frangente storico, di un’alta conflittualità politica: a quali condizioni l’autorità amministrativa può esercitare di sua iniziativa, e non su segnalazione della Commissione di Garanzia, il potere di precettazione riconosciutole in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali?
L’occasione per la pronuncia in commento è rappresentata dall’ordinanza con la quale il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture aveva disposto la riduzione temporale dello sciopero proclamato per lo scorso 13 dicembre dai sindacati nei settori dei trasporti, che già a dicembre avevano ottenuto la sospensione cautelare dell’ordinanza. Nel giudizio di merito il Tar ha sconfessato la teoria secondo cui l’Autorità precettante potrebbe, semplicemente, giungere a conclusioni diverse da quelle della Commissione in merito all’esistenza di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona causato dallo sciopero e, quindi, ha ricordato che a norma dell’art. 8 della l. n. 146/1990 il potere di ordinanza può essere esercitato di iniziativa dell’Autorità solo nei casi di necessità e urgenza, presupposti ulteriori e non assorbiti nel primo, che l’ordinanza di precettazione deve enucleare in modo espresso e specifico.
Il ricorso dei sindacati è stato quindi accolto nel merito, con annullamento dell’ordinanza, non avendo la Commissione segnalato profili di criticità dello sciopero e avendo il Ministero agito sulla base di una valutazione semplice diversa da quella della Commissione.