Ancora su condotta antisindacale e rapporti di collaborazione eterorganizzati
Con decreto del 30 giugno 2021 il Tribunale di Bologna, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze con decreto del 9 febbraio 2021, ha ritenuto applicabile la procedura di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 l. n. 300/1970 ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati dal committente (art. 2 d.lgs. n. 81/2015).
Il Tribunale, in particolare, ha precisato che l’estensione alle collaborazioni eterorganizzate della disciplina del lavoro subordinato può includere anche l’applicazione dell’art. 28, che è norma insieme sostanziale e processuale.
Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha qualificato come antisindacale la condotta di Deliveroo che pretendeva di imporre ai propri rider l’accettazione del contratto collettivo stipulato con UGL a settembre 2020, come condizione per proseguire nella collaborazione.
Il Tribunale ha inoltre escluso che UGL-Rider fosse soggetto rappresentativo legittimato alla stipulazione di un accordo di esenzione dall’applicazione di quanto previsto dal 1° comma del citato art. 2.