Accesso alla pensione anticipata e risoluzioni consensuali durante il «blocco dei licenziamenti»
L’ordinamento previdenziale prevede diverse ipotesi di benefici che consentono l’anticipazione dell’accesso ai trattamenti pensionistici per le lavoratrici e i lavoratori che si trovino in particolari condizioni. In questa categoria di istituti rientrano l’APE sociale e la pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Fra le causali che, insieme ad altre condizioni, legittimano l’accesso a questi benefici c’è lo stato di disoccupazione in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966. Durante il periodo della pandemia da Covid-19, nell’ambito della normativa sul «blocco dei licenziamenti» per g.m.o., l’art. 14, co. 2, del d.l. 34/2020 ha sospeso tali procedure, contestualmente prevedendo, al co. 3, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel caso di «accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo».
Ai lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto in base a quest’ultima previsione non è stata applicata la procedura di cui all’art. 7 della l. 604/1966 e ciò potrebbe comportare l’impossibilità di accedere all’APE o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci: l’INPS, tuttavia, con il messaggio n. 4192 del 24/11/2023, afferma che «sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva» del quadro normativo deve ritenersi che anche i lavoratori che hanno risolto consensualmente il rapporto durante il blocco dei licenziamenti possono accedere ai predetti benefici pensionistici.
Qui il testo del messaggio INPS n. 4192/2023: Messaggio numero 4192 del 24-11-2023 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS