Abuso dei permessi per l’assistenza (l. n. 104/1992)
Cass., sez. lav., 6 maggio 2016, n. 9217 si pronuncia sull’abuso, da parte del lavoratore, dei permessi retribuiti per l’assistenza al familiare ai sensi della L. 104/1992.
Dall’istruttoria compiuta nel giudizio di merito risultava che il lavoratore, per oltre due terzi del tempo previsto, non aveva svolto alcuna attività assistenziale.
La posizione della Cassazione è confermativa dell’orientamento secondo cui “il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed Integra nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale”.
Un tale utilizzo rende, pertanto, il comportamento tale da comportare il venir meno del vincolo fiduciario e idoneo a giustificare il recesso.
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