Abbandono del posto di lavoro e licenziamento per giusta causa
Cassazione, 20 gennaio 2025, n. 1321
La Cassazione distingue tra “abbandono del posto di lavoro” e “semplice allontanamento”, confermando che il primo può giustificare il licenziamento per giusta causa, soprattutto se mette a rischio la sicurezza o la continuità del servizio. La Corte specifica che l’abbandono implica una volontà di sottrarsi agli obblighi lavorativi senza giustificazione, mentre l’allontanamento temporaneo potrebbe essere valutato in base alle circostanze specifiche. Per la Corte, l’abbandono del posto di lavoro, soprattutto se in mansioni di responsabilità, rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi contrattuali, legittimando il licenziamento immediato.