Repêchage e manifesta insussistenza del fatto: reintegrazione nel posto di lavoro
La Suprema Corte, con ordinanza n. 9158 del 21 marzo 2022, ha ritenuto che il licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica accompagnato dalla violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore a possibili alternative di mansioni (c.d. repêchage), integra l’ipotesi di difetto di giustificazione suscettibile di reintegrazione a norma dell’art. 18, comma 7 della legge n. 300/1970, sanzione applicabile allorquando vi sia una “assenza dei presupposti evidente e facilmente verificabile sul piano probatorio che consenta di apprezzare la pretestuosità del recesso”.
Per la Corte, il giudice del reclamo, nel confermare la tutela reintegratoria già accordata dal giudice dell’opposizione e prima ancora quello della fase sommaria, ha correttamente verificato “una evidente mancanza di allegazione quanto all’impossibilità di riutilizzare il lavoratore in altre mansioni anche inferiori. Si tratta di un apprezzamento dei fatti allegati, che ha portato il giudice di merito a ritenere evidente l’insussistenza dei motivi posti a base del recesso”, che si allinea ai principi enunciati in materia.