No al green pass come misura di sicurezza in assenza di un obbligo di legge (tempus regit actum)
Con la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, n. 155/2022 pubblicata il 4.3.2022, il Giudice del lavoro ha condannato al risarcimento dei danni una società che aveva imposto ai lavoratori il possesso del green pass, nonostante la mancanza di un obbligo di legge.
In particolare, la dipendente con mansioni di addetto piscina, nell’agosto 2021, veniva sospesa in quanto non in possesso del green pass.
Secondo l’azienda, il green pass rientrava tra le misure di sicurezza in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 2087 cod. civ.
Il Giudice, dopo aver richiamato l’art. 9 bis del d.l. n. 52/2021 vigente al momento dei fatti, rilevando che imponeva il possesso del green pass per i soli frequentatori delle piscine e limitatamente alle attività al chiuso, fa riferimento all’art. 29 bis, d.l.. n. 23/2020 che all’epoca stabiliva come tutela contro il rischio di contagio nei luoghi di lavoro il rispetto per i datori di lavoro delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso del 24.4.2020.
Il protocollo condiviso non prevedeva alcun obbligo di green pass – che sarebbe scattato soltanto il 15 ottobre 2021, con il d.l. n. 105/2021 – ed in mancanza di un provvedimento dell’autorità o di una richiesta espressa del medico aziendale, l’imposizione del datore di lavoro deve ritenersi illegittima.