Crisi Ucraina: Cassa integrazione e agevolazioni contributive per le imprese in crisi
In Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, con misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.
Le misure per il lavoro sono affidate in particolare ad un intervento mirato sulla Cassa Integrazione Guadagni (art. 11 ) e alle agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi (art. 12).
L’art. 11 del decreto in parola prevede, per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica la possibilità di ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale nonché, per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per alcune tipologie di imprese individuate dal decreto stesso che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del d.lgs. n. 148/2015.
L’art. 12 prevede un’agevolazione contributiva per l’acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi modificando l’art. 1, c. 119, della l n. 234/2021. In particolare, l’esonero contributivo per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale viene esteso anche ai lavoratori licenziati da dette imprese per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento sempre da parte delle dette imprese.