Licenziamento e giustificazioni tardive del dipendente
La Cassazione, Sez. lav., con sentenza 7 marzo 2022, n. 7392, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito circa l’illegittimità del licenziamento per la violazione dell’obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, integrante una violazione della procedura di cui all’art. 7 Stat. lav. con applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 6, Stat. lav.
Il caso affrontato, riguardava la mancata considerazione delle difese scritte da parte del datore di lavoro, il quale le aveva ritenute tardive nonostante queste fossero state scritte tempestivamente ma pervenute oltre i cinque giorni. Ciò equivale, tuttavia, a negare al lavoratore il suo diritto di difesa e al contraddittorio, con violazione del procedimento sancito dall’art. 7 della Stat. lav.