Nullità della rinuncia a diritti futuri e contratto a tempo determinato
Con la sentenza del 1° marzo 2022 n. 6664 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ribadisce che è nullla la rinuncia ad un “diritto futuro” che non è ancora sorto nel momento di stipulazione dell’atto dispositivo.
Nel caso affrontato, durante una causa d’impugnazione del termine apposto a un contratto di lavoro della durata di 35 mesi e 18 giorni, si giungeva ad una conciliazione in cui l’impresa si impegnava ad assumere nuovamente a termine per quattro mesi il ricorrente, il quale rinunciava, a sua volta, ad avanzare qualsiasi pretesa nascente da tale ultimo contratto.
Alla cessazione del nuovo contratto, il lavoratore promuoveva un nuovo giudizio, sostenendo la nullità della conciliazione e chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato, per superamento del termine massimo di durata di trentasei mesi. La Corte gli ha dato ragione, ritenendo che il lavoratore, al momento della conciliazione, aveva maturato il diritto a far valere l’illegittimità del precedente contratto (già impugnato e oggetto di giudizio) ma non aveva maturato il diritto a far valere l’illegittimità del successivo contratto per superamento del limite dei trentasei mesi.