Opposizione all’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali: legittimazione esclusiva dell’INPS
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 8 marzo 2022 n. 7514, dirimono un contrasto della giurisprudenza della sezione lavoro oscillante tra l’ipotesi di un litisconsorzio necessario dell’INPS e del concessionario e quella di un litisconsorzio provocato dalla chiamata in giudizio a istanza di parte o d’ufficio, relativamente al caso in cui il contribuente, venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo di un suo debito per contributi previdenziali, chiami in giudizio il concessionario alla riscossione, chiedendo l’accertamento dell’infondatezza della pretesa creditoria, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, e la prescrizione del credito.
Per le Sezioni Unite la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’ente impositore e quindi all’INPS, anche se la questione di merito (la prescrizione) deriva dalla mancata notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario.