L’orario dei lavoratori mobili
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza causa C 266/14 del 10 settembre 2014, ha affermato che l’articolo 2, punto 1, della Direttiva Europea n. 2003/88 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, per i lavoratori mobili cui dunque non è assegnato un luogo di lavoro fisso, il tragitto da casa alla sede del primo cliente della giornata e viceversa, costituisce orario di lavoro.
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