Congedo per malattia e variazione dell’indirizzo di reperibilità
Con la sentenza n. 36729 del 25 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che anche durante il periodo di congedo per malattia, il lavoratore è tenuto all’obbligo di reperibilità e pertanto a comunicare la variazione del relativo indirizzo al datore di lavoro, permanendo il regime di subordinazione.