Revocazione della pronuncia di declaratoria del licenziamento
Con ordinanza n. 40895 del 20 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’ipotesi di revocazione, di cui all’art. 395 n. 3 c.p.c., presuppone che il documento decisivo – non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario – preesista alla decisione impugnata.
Ciò è desumibile dall’espressione “sono stati ritrovati” contenuta nel citato art. 3 c.p.c., alla quale fa riscontro il termine “recupero” adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia il “fatto” rappresentato nel documento.
La Corte ha precisato che la disposizione di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c. non può, quindi, essere invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione, ma trova applicazione nei soli casi in cui un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato trovato successivamente a tale decisione.