In vigore il decreto legge che introduce il Super Green Pass
Oggi, 6 dicembre 2021, entra in vigore il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” (G.U. n. 282 del 26 novembre 2021).
Illustriamo di seguito le principali novità introdotte dal decreto.
Adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie
Il decreto modifica il d.l. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 76/2021, stabilendo che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 43/2006, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) sono tenuti ad eseguire immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021.
Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS- CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
Estensione dell’obbligo vaccinale
Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del d.l. n. 52/2021, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio-sanitarie;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
Anche in questo caso la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi Covid-19
Il decreto interviene modificando il d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021, estendendo l’obbligo di Green Pass ad ulteriori settori quali alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale.
Durata delle certificazioni verdi Covid-19
Il decreto modifica l’art. 9 del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021 stabilendo che la durata delle certificazioni verdi Covid-19, a partire dal 15 dicembre 2021, passa da dodici a nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della dose di richiamo.
Green Pass rafforzato
Viene modificato altresì l’art. 9-bis del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021, prevedendo che il Green Pass “rafforzato” potrà essere rilasciato solo in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, mentre il Green Pass “base“, continuerà ad essere rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).
A partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, il Green Pass rafforzato varrà già in zona bianca e sarà necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione (spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche).
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività potranno accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.