Gli interventi in materia di lavoro nella legge di bilancio 2022
Lo scorso 28 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio 2022.
Vediamo i principali interventi in materia di lavoro.
Reddito di cittadinanza
Viene rifinanziato il reddito di cittadinanza con un rafforzamento dei controlli sui requisiti e del collegamento tra sussidio e obbligo lavorativo.
L’INPS, con riferimento ai requisiti patrimoniali e con specifico riferimento ai beni detenuti all’estero, dovrà provvedere a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica.
Il Piano di verifica potrà prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali.
La domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La domanda di RdC che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.
Una volta ammessi al programma, i beneficiari sono tenuti ad accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue (e non più tre).
I Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile (se di almeno 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal sesto mese di percezione del beneficio (fatta eccezione per i nuclei familiari in cui siano presenti minori di tre anni, o persone con disabilità grave o non autosufficienti).
Pensioni
Per l’anno 2022, si potrà accedere ai trattamenti di pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva (Quota 102).
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 potrà essere esercitato anche successivamente, ma il primo termine entro cui presentare domanda di cessazione del servizio è fissato per il 28 febbraio 2022.
Viene istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni (per gli anni 2022, 2023, 2024) destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.
Viene prorogato per tutto il 2022 l’anticipo pensionistico con Ape sociale con un ampliamento della platea dei beneficiari, che passa da 15 a 23 categorie.
Viene altresì prorogata Opzione donna: resta fermo il requisito dell’anzianità contributiva, che al 31 dicembre 2021 dovrà essere pari o superiore a trentacinque anni, e aumenta di due anni il requisito anagrafico che sale a 60 anni di età per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome.
Ammortizzatori sociali
La finalità è quella di ampliare e rafforzare le tutele, sia in costanza di rapporto di lavoro sia in mancanza di occupazione.
Ecco alcune prime indicazioni sul contenuto della riforma.
L’ambito di applicazione della Cassa integrazione salariale straordinaria (Cigs) viene esteso, riconoscendola a tutte le imprese con più di 15 dipendenti (a prescindere dai settori produttivi) per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà.
Continuano a operare i Fondi di solidarietà bilaterali il cui campo di applicazione è esteso a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti. I Fondi stabiliranno la durata della prestazione (l’assegno ordinario) in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata. L’assegno ordinario sarà garantito per un massimo di 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le imprese da 6 a 15 settimane e fino a un massimo di 26 settimane per le imprese con più di 15 dipendente.
Il Fondo di integrazione salariale (Fis) viene esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale. Il Fis erogherà l’assegno ordinario per una durata massima di 13 settimane e 26 settimane nel biennio mobile, rispettivamente per le imprese fino a 5 dipendente e per quelle con più di 5 dipendenti. Scompare l’assegno straordinario.
Per favorire le piccole imprese (datori di lavoro fino a 5 dipendenti), qualora non utilizzino il Fis per almeno 24 mesi, si prevede (a partire dal 1° gennaio 2025) la riduzione dell’aliquota contributiva nella misura del 40%.
Vengono alleggeriti i requisiti per beneficiare della prestazione Naspi: non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi ma sarà sufficiente dimostrare solo di poter far valere almeno 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni.
Più generoso anche l’importo, in quanto il meccanismo di décalage non opererà più dal quarto mese ma dal sesto e, in caso di percettori ultra cinquantacinquenni dall’ottavo mese.
Novità anche per la Dis-Coll, la cui durata viene innalzata da sei mesi a un anno, con la garanzia di un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata (fermo restando la durata massima di 12 mesi) e il riconoscimento del versamento contributivo ai fini pensionistici.
Contratto di espansione
Il contratto di espansione viene prorogato per gli anni 2022 e 2023 con un ampliamento a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Congedo di paternità
Il Congedo di paternità viene confermato e fissato in 10 giorni e il finanziamento della misura diventa strutturale.
Decontribuzione lavoratrici madri
Viene previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, l’esonero al 50%, per un periodo massimo di un anno, del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che rientrano nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi
Vengono destinati 15 milioni di euro per un nuovo esonero contributivo, previsto per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere
Viene previsto un Piano strategico nazionale per la parità di genere con l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale.
Vengono quindi istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere.
Competono all’Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano, valutandone l’impatto al fine di migliorarne l’efficacia e integrarne gli strumenti.
Pubblico impiego
Viene istituito un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, d.lgs. n. 165/2001e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l’anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di definire i nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni dello Stato stabiliti con la tornata contrattuale 2019 – 2021, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del d.l., n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 113/2021.