Patto di non concorrenza e risoluzione unilaterale
Con ordinanza n. 23723 del 1° settembre 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.
La Corte, in particolare, ha affermato che il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto non rileva, poiché i rispettivi obblighi si cristallizzano al momento della sottoscrizione del patto.
Ad avviso dei Giudici l’apposizione del patto al contratto impedisce al dipendente di progettare il proprio futuro lavorativo, comprimendo la sua libertà: detta compressione, dunque, non può avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore, che finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo.