Contratto di rioccupazione: le indicazioni INPS per la richiesta dell’esonero contributivo
Con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021 l’INPS ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
• indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
• codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
• importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
• indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
• misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:
• verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
• calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
• verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
• in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.