Legittima la sospensione del medico che rifiuta il vaccino anti-Covid19
Con la decisione del 5 agosto 2021 il TAR Puglia – Lecce ha rigettato l’istanza cautelare formulata da un medico contro la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brindisi che ne ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione senza retribuzione per non aver effettuato il vaccino contro il Covid-19.
Il Tribunale ha precisato che l’Amministrazione ha valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione ad ulteriori e differenti mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con il restante personale sanitario, concludendo in senso negativo.
Dall’altro lato la ricorrente ha, invece, tenuto una condotta dilatoria e non collaborativa, tale da precludere all’Amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l’obbligo vaccinale.
Il Collegio ha tuttavia chiarito che è nelle facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli assolvendo l’obbligo vaccinale, adempimento previsto dalla disciplina normativa (art. 4, c. I, d.l. n. 44/2021) quale presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione.
Il TAR ha concluso affermando che nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto gli svariati profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima.