Covid-19: le indicazioni INPS in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
Con la circolare n. 125 del 9 agosto 2021 l’INPS ha fornito indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti – legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, n. 99/2021 e n. 103/2021.
La circolare, in particolare, ha chiarito i presupposti e i termini per accedere alle seguenti misure:
• Trattamento CIGS – art. 40, comma 1, d.l. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)
La previsione si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs n. 148/2015, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.
Il trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021.
• Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale – art .40, comma 3, d.l. n. 73/2021
Il successivo comma 3 dell’articolo 40 del decreto Sostegni-bis prevede che i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che – a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 – sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 11 e 21 del d.lgs n. 148/2015, sono esoneratidal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021.
• Ulteriore trattamento CIGS – art. 40-bis d.l. n. 73/2021
In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è intervenuto anche il d.l. n. 99/2021 che all’articolo 4, comma 8, ha previsto l’inserimento, dopo l’articolo 40 del d.l. n. 73/2021, dell’articolo 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs n. 148/2015.
Il d.l. n. 99/2021 è stato abrogato dalla legge n. 106/2021 – di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 73/2021- che, tuttavia, ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni dettate dall’abrogato decreto e ne ha recepito i contenuti.
Il trattamento in oggetto – concesso in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del d.lgs n. 148/2015 – può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
• Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica
L’articolo 45 del decreto Sostegni-bis, introducendo il comma 1-bis all’articolo 44 del d.l. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 130/2018, ha previsto che, dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 73/2021) al 31 dicembre 2021, sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.
• Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale – d.l. n. 103/2021
Il d.l. n. 103/2021 ha introdotto all’articolo 3 un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che – secondo quanto previsto dell’articolo 1 del d.l. n. 207/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 231/2012 – gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.