Green Pass, identificazione e sanzioni: la circolare del Viminale
Con la circolare del 10 agosto 2021 il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.
Com’è noto la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è disciplinata dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021.
Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, la circolare ha precisato che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi.
La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.
Tale verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dall’art. 13 del DPCM come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.
La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 dell’art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità.
A differenza della prima, tale verifica, posta a carico dei medesimi soggetti, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori”.
Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni” e successivamente altre categorie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
La verifica dell’identità della persona si rende necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
In tali casi – precisa la circolare – l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali.
La circolare ha altresì chiarito che qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art. 13 d.l. n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del soloavventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente.