Legittimo il licenziamento del lavoratore che non indossa la mascherina perché teme che possa procurargli danni alla salute
Con la sentenza dell’8 luglio 2021 il Tribunale di Trento ha affermato la legittimità del licenziamento irrogato ad una dipendente che aveva rifiutato di indossare la mascherina protettiva durante l’orario di servizio adducendo difficoltà respiratorie.
Il Tribunale, in particolare, ha osservato che la condotta del lavoratore che nell’attuale contesto emergenziale rifiuta di indossare la mascherina risulta tanto grave da integrare una violazione del vincolo fiduciario.
Tale comportamento risulta grave in primis sotto il punto di vista oggettivo, dal momento in cui le mascherine vengono considerate dal legislatore un dispositivo di protezione individuale (art. 16, comma 1, d.l. n. 18/2020) ed il persistente rifiuto da parte del lavoratore al loro utilizzo integra una violazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.
Detto rifiuto appare censurabile anche da un punto di vista soggettivo in quanto il lavoratore antepone all’interesse generale (oltre che a quello di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche.