Blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali
Con l’ordinanza del 17 maggio 2021 il Tribunale di Venezia ha affermato che il blocco dei licenziamenti introdotto dal d.l. n. 18/20202 e prorogato per effetto del d.l. n. 104/2020, si applica anche ai datori di lavoro che non abbiano fruito degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.
Ad avviso del Giudice, invero, se si escludessero dall’ambito soggettivo del divieto i datori di lavoro che, pur potendo accedere agli ammortizzatori, non vi hanno fatto ricorso, si farebbe dipendere l’ambito del divieto da una decisione unilaterale dell’azienda, disancorandola da elementi obiettivi.
Allo stesso modo, se si escludessero anche solo i datori di lavoro che non hanno utilizzato la cassa integrazione di cui all’art. 1 d.l. n. 104/2020 perché non hanno patito sospensioni o riduzioni di attività causa Covid (presupposto di legge per la fruizione della Cassa Integrazione di cui all’art. 1), si creerebbe anche in questo caso la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento per poi fruire degli ammortizzatori stessi, in virtù di una modificazione dello stato di fatto.