Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Sostegni
È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2021, n. 120 la l. n. 69/2021 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 41/2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
In materia di lavoro, viene confermata la concessione dei seguenti ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale con causale Covid-19:
-13 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 -30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
– 28 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 -31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;
– 120 giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Si prevede che le settimane di integrazione salariale così come previste dal decreto possano essere utilizzate in continuità con i trattamenti previsti dalla legge di Bilancio 2021, ove interamente fruiti.
Il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, previsto, fino al 31 marzo 2021, dalla legge di Bilancio 2021 viene confermato fino al 30 giugno 2021 mentre, per i datori di lavoro che richiedano l’assegno ordinario, il trattamento di integrazione salariale in deroga e il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), il blocco dei licenziamenti permane ed opera dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Restano, altresì, sospese le procedure collettive pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 – fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto – nonché le procedure individuali in corso ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Viene confermato il regime transitorio per proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.
Fino al 31 dicembre 2021 i contratti a termine possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a 24 mesi, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Il rinnovo o la proroga in deroga può essere stipulato una sola volta e, nell’applicazione delle norme del decreto, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti prima della sua entrata in vigore.