Impugnazione del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta e legittimazione ad agire
Con la sentenza n. 9828 del 14 aprile 2021 la Cassazione ha affermato che l’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione.
La Corte ha infatti precisato che l’invalidità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta rientra nel novero dell’annullabilità ex art. 1441, comma 1, c.c. e non in quello della nullità, talché l’azione per l’annullamento può essere proposta non da chiunque vi abbia interesse ma soltanto da parte dei titolari dell’interesse di diritto sostanziale.
Nel caso di specie, la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento collettivo intimatole, deducendo la violazione dei criteri di scelta poiché, tra di essi, quello relativo alle esigenze aziendali aveva fatto riferimento unicamente all’appartenenza o non al reparto soppresso.
Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza dell’interesse ad agire posto che, anche se tra le esigenze aziendali fossero stati valorizzatati altri indicatori, la ricorrente, a fronte della breve anzianità di servizio e dell’assenza di carichi di famiglia, non ne sarebbe stata avvantaggiata.