Sull’impugnativa stragiudiziale del licenziamento trasmessa a mezzo pec
Con l’ordinanza dell’8 aprile 2021 il Tribunale di Monza ha ritenuto valida l’impugnazione del licenziamento effettuata mediante trasmissione a mezzo PEC da parte del difensore della scansione della lettera firmata a mano dal lavoratore.
Il Giudice, rivedendo la propria posizione, ha affermato che tale impugnazione è valida e idonea a impedire la decadenza ai sensi dell’art. 6 della l. 604/1966, integrando pienamente il requisito della forma scritta.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiara illegittimo il licenziamento collettivo impugnato per inosservanza del termine di sette giorni nell’espletamento delle comunicazioni previste dall’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991.