La legge di conversione del c.d. decreto Covid: lavoro agile, congedi e bonus baby-sitter
Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2191, di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto Covid (d.l. n. 30/2021), recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena.
La legge di conversione, in particolare, ha modificato l’articolo 2 del decreto che disciplina il lavoro agile, i congedi per genitori e il bonus baby-sitting.
Lavoro agile
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 del decreto riconosce il beneficio di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età:
– con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992
– con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge n. 170 del 2010
– con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica,
La possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile è prevista per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV- 2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il comma 1-ter riconosce al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
Si prevede che l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non debba avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Viene fatta salva, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Congedi
Viene sostituito il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 del decreto, prevedendo la facoltà di astensione dal lavoro, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Si prevede inoltre la possibilità di fruizione del congedo in modalità giornaliera o oraria.
Bonus Baby-sitter
Viene estesa la possibilità di fruizione del bonus per i servizi di baby-sitting al personale del comparto della polizia locale e a tutti i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari.