Il d.l. n. 52/2021 fra ripresa delle attività, certificazioni verdi Covid-19 e proroga del lavoro agile
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il testo del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto – che prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto – introduce, sul territorio nazionale, le c.d. “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, mentre quella relativa al test con risultato negativo sarà valida per 48 ore.
Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni nelle zone bianca e gialla.
Alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
In materia di lavoro, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di lavoro agile prevista dall’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020).
I datori di lavoro privati potranno quindi applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 ad ogni rapporto di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.