Obbligo di vaccinazione e collocamento in ferie del lavoratore
Con l’ordinanza dello scorso 19 marzo il Tribunale di Belluno ha rigettato il ricorso d’urgenza proposto da alcuni dipendenti di una RSA che avevano rifiutato di sottoposti al vaccino anti Covid-19 e che, per tale ragione, erano stati collocati in ferie dal datore di lavoro.
Il Giudice, dopo aver rilevato l’elevato rischio di contagio dei ricorrenti impiegati in mansioni a contatto con “persone che accedono al loro luogo di lavoro” , ha affermato che la loro permanenza nei luoghi di lavoro “comporterebbe la violazione dell’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei suoi dipendenti”.
Secondo la decisione è ormai notorio che il vaccino per cui è causa “costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia”.
Per tale ragione, nel caso di specie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c. prevale anche sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro di usufruire di un diverso periodo di ferie ai sensi dell’art. 2109 c.c.