Isolamento fiduciario per ferie all’estero e licenziamento per giusta causa
Con l’ordinanza del 21 gennaio 2021, il Tribunale di Trento ha affermato che è legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice non rientrata in servizio al termine delle ferie, per osservare i 14 giorni di isolamento fiduciario disposto come conseguenza di un viaggio all’estero che la dipendente avrebbe potuto evitare.
Nel caso di specie, ad avviso del Giudice, la lavoratrice si è posta, per propria responsabilità, in una situazione di impossibilità di riprendere servizio subito dopo la fine del periodo di ferie, che avrebbe potuto facilmente evitare astenendosi dall’effettuare il viaggio in Albania.
Detta circostanza – precisa il Tribunale – non costituisce un’illegittima limitazione all’esercizio del diritto di fruizione delle ferie, se si pensa che il soddisfacimento delle esigenze di sanità pubblica, sottese alla necessità di contrastare la situazione di pandemia da COVID-19, ha comportato per ampi strati della popolazione il sacrificio di numerose libertà personali costituzionalmente tutelate.
La condotta di cui la lavoratrice si è resa responsabile integra quindi una giusta causa di licenziamento.
In particolare, nella vicenda in esame, assumono rilievo sia la durata dell’assenza (14 giorni) e le conseguenti disfunzioni che sono verosimilmente derivate in pregiudizio dell’organizzazione dell’attività produttiva esercitata dalla società datrice, sia la noncuranza che la ricorrente ha manifestato nei confronti delle esigenze dell’azienda alle quali ha manifestamente anteposto i propri interessi personali.