La condotta antisindacale riguarda il perimetro del lavoro subordinato: l’esclusione dei riders
Con il decreto del 9 febbraio 2021, il Tribunale di Firenze ha affermato che il procedimento d’urgenza previsto dall’art. 28 della l. n. 300/1970 non è applicabile ai riders, non potendo gli stessi essere qualificati come lavoratori subordinati.
Nel caso di specie, gli organismi locali delle associazioni sindacali di categoria hanno proposto ricorso ex art. 28 St. Lav. lamentando la risoluzione del rapporto di lavoro comunicata agli oltre 8.000 riders della società Deliveroo Italy S.r.l. all’improvviso e senza alcun coinvolgimento dei soggetti rappresentativi, in violazione delle norme interposte e delle Carte Fondamentali che assicurano il diritto delle organizzazioni sindacali a essere consultate e informate nella gestione di provvedimenti a rilevanza collettiva e nei casi di pianificazione di esuberi, da ritenersi sussistente anche con riguardo al rapporto di lavoro etero-organizzato ex art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.
Ad avviso del Tribunale il perimetro di azione del procedimento per la repressione della condotta antisindacale comprende i soli conflitti che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata e che vedono come controparte, appunto, il datore di lavoro, non rientrando, invece, nel campo di applicazione della norma statutaria de qua i conflitti che coinvolgono eventuali diritti di libertà, attività sindacale o astensione dal lavoro di lavoratori autonomi o parasubordinati.