Blocco dei licenziamenti e nullità del recesso
Con sentenza dell’11 novembre 2020 il Tribunale di Mantova ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un apprendista in quanto disposto in violazione del divieto di licenziamento per motivi economici di cui all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito in l. n. 27/2020 e successive integrazioni.
In particolare, il Tribunale ha affermato che dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, 1°comma, l. n. 300/1970 e ex art. 2 d.lgs n. 23/2015, derivando la nullità dall’art. 1418 c.c.
La società datrice è stata dunque condannata alla reintegrazione della lavoratrice, oltre al pagamento in suo favore della retribuzione dalla data di licenziamento fino alla riammissione in servizio.