Sul ricorso cautelare per impugnazione del licenziamento: incostituzionalità dell’art. 6 l. n. 604/1966
Com’è noto, la disciplina dell’art. 6 della l. n. 604/1966 sui licenziamenti – estesa dall’art. 32, commi 3 e 4, l. n. 183/2010 anche a una serie di ulteriori fattispecie, tra cui quella del trasferimento del lavoratore – impone, nell’attuale versione, a pena di decadenza l’impugnazione stragiudiziale degli stessi entro il termine di sessanta giorni e la sanzione della decadenza, se entro i 180 giorni successivi non venga proposto il ricorso avanti al giudice del lavoro o non venga promossa una procedura conciliativa o arbitrale.
Il Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, con ordinanza del 17 maggio 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma della stessa disposizione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c., per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
La Corte Costituzionale, individuata la ratio dell’attuale formulazione dell’art. 6 l. n. 604/1966 nell’esigenza di far emergere in tempi brevi il contenzioso sull’atto datoriale, con la decisione del 14 ottobre 2020, n. 212 ha stabilito che la mancata previsione anche del ricorso per provvedimento d’urgenza ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c., quale atto idoneo a impedire, se proposto nel termine di decadenza, l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del primo comma dell’art. 6 della l. n. 604 del 1966, e a dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), se posta in comparazione con l’idoneità riconosciuta, invece, dalla stessa disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale.
E’ altresì contraria al principio di ragionevolezza (riconducibile anch’esso all’art. 3 Cost.), in riferimento alla finalità sottesa alla previsione del termine di decadenza in esame, essendo la domanda di tutela cautelare idonea a far emergere il contenzioso insito nell’impugnazione dell’atto datoriale.
La Corte ha dunque dichiarato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della l. n. 604/1966 fondata in riferimento all’art. 3 Cost., con assorbimento degli altri parametri.