I congedi dei genitori per quarantena scolastica dei figli
Con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato COVID-19, previsto dall’art. 5 del d.l. n. 111/2020, in favore dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza di un periodo di quarantena scolastica al quale è costretto il figlio convivente di età inferiore ai quattordici anni, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
In particolare, l’Istituto ha ricordato che per poter fruire del congedo COVID-19, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
b) non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.l. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
A tal proposito l’INPS ha precisato che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del d.l. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’articolo 5 del d.l. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020fino al 31 dicembre 2020.
In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.
Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, l’INPS ha specificato che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
L’Istituto ha inoltre ricordato che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.