I chiarimenti INPS sui termini di presentazione delle domande relative ai “nuovi” trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 l’INPS ha illustrato nel dettaglio le innovazioni introdotte dal d.l. n. 104/2020 in tema di ammortizzatori sociali ed ha fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 ss.mm.
In particolare, la circolare ha previsto uno slittamento dei termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di Cigo, Cigd, Aso e Cisoa.
Com’è noto la disciplina dei termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di numerosi interventi.
Da ultimo, il d.l. n. 104/2020, oltre a confermare – a regime – il regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, fissandolo entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ha previsto un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande relative ai medesimi trattamenti che rientrano nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1.
Il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che sia i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
Contemporaneamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020.
Conseguentemente, anche le istanze di trattamenti con inizio di sospensione o riduzione dal 1° luglio 2020 al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal d.l. n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
In merito l’Istituto ha comunicato che il Ministero del lavoro ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa.
Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 104/2020.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inoltre ricordato che i termini decadenziali di cui trattasi, non devono intendersi in termini assoluti, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.
Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.