L’accertamento incidentale del fatto reato imputabile al datore di lavoro
Con la decisione 19 giugno 2020 n. 12041 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali affermando che la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965 deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale.
Pertanto il lavoratore non ha l’onere di provare la colpa del datore e, quanto all’elemento oggettivo, è onerato unicamente della dimostrazione del fatto materiale, del lavoro svolto e del nesso di causalità tra lavoro e infortunio, mentre sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di avere adottato tutte le misure protettive idonee a escludere il danno.