Congedo Covid e Bonus Baby-sitter: i chiarimenti INPS
Con la circolare n. 73 del 17 giugno 2020 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla fruizione dei bonus baby-sitter e per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia.
L’Istituto ha ribadito che tali bonus sono incompatibili con il congedo specifico Covid di cui all’art. 23, comma 1, d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia).
Nello specifico, la circolare afferma che, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del d.l. n. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.
Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente).
Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.
A tal proposito, la circolare precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti.
Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del d.l. n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
L’Istituto ha altresì ricordato che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.
E’ stato inoltre precisato che in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.