Le indicazioni INPS relative alle nuove procedure per la richiesta di CIGO e CIGD
Con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 l’INPS ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi alla procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, nonché alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto.
La “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”
Com’è noto, a seguito degli interventi del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e del d.l. n. 55/2020 le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di nove settimane.
Le sole aziende che hanno fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono invece richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che – nel rispetto del dettato normativo, che subordina la richiesta all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane – consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.
Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).
In tutti i casi in cui il datore di lavoro deve presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate di cassa integrazione ordinaria, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO” possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal d. lgs n. 148/2015.
Con la “vecchia” procedura “Sistema Unico” invece possono essere istruite solamente le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane.
Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane.
L’INPS ha comunicato che le nuove cinque settimane non dovranno più essere richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
Rimane invece inalterato il flusso amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps
L’articolo 22-quater del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
L’Istituto ha precisato che la nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, vale a dire dal prossimo 18 giugno 2020.
In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
L’INPS ha altresì osservato che la disciplina come definita dal. d.l. n. 18/2020 è stata ulteriormente modificata dal d.l. n. 52/2020.
L’articolo 1, comma 3, del citato decreto ha, infatti, stabilito che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.