Coronavirus Toscana: ulteriori misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro
Con ordinanza n. 62 dell’ 8 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri.
Le disposizioni si applicano anche al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico e a tutti i lavoratori autonomi.
In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:
- Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).
- Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
- In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.
- Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
- Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
- Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
Per le attività di commercio al dettaglio sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:
- L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi e alle disposizioni ad essi correlati, in modo da evitare assembramenti e assicurare che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
- L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso.
- Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
- Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia.
- Nelle medie e grandi strutture di vendita anche in forma di centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C.
Tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e delle disposizioni per attività specifiche ad oggi emanate e di futura emanazione a livello regionale e nazionale.
Con riferimento a tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali cessa l’obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei Protocolli anti contagio, previsti dall’ordinanza 48/2020.
Con la presente ordinanza cessa di avere efficacia l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 48 del 3 maggio 2020.
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.