Termine di presentazione delle domande di CIGO e assegno ordinario: le indicazioni INPS
Con il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in ordine al termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, alla luce delle novità apportate dal d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) al decreto Cura Italia.
Come è noto, il c.d. decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, d.l. n. 18/2020.
Dunque, l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Onde consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, è stato fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Il medesimo articolo 68, comma 1, lett. d), ha introdotto anche il comma 2-bis all’articolo 19 del d.l. n. 18/2020, prevedendo una decadenza dalla prestazione in caso di domanda presentata in ritardo.
Con tale messaggio l’INPS ha precisato che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato d.l. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.