Fase 2: L’Ordinanza della Regione Toscana
Con ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020, il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha ordinato ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella fase due.
Il Presidente della Regione ha dichiarato di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020, riservandosi – visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore della presente ordinanza – la possibilità di successivi aggiornamenti a tali disposizioni.
In particolare, è stato confermato:
- il rispetto della distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri;
- l’utilizzo obbligatorio, in presenza di più persone, della mascherina, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
- l’utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
- che le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di mascherina;
- di evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;
- quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.4.2020, n. 48 del 3.5.2020, n. 53 del 6.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, con esclusione dell’obbligo di consentire l’ingresso ad una sola persona per nucleo familiare negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici e privati e negli studi professionali;
- relativamente agli spostamenti ammessi ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 33/2020, che è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze.
E’ stato inoltre disposto:
- la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all’aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- che l’attività degli stabilimenti balneari si svolge, pur con decorrenza dal 18 maggio, in conformità alla DGRT n.136 del 02-03-2009, relativa ai periodi di apertura degli stabilimenti;
- di consentire fino al 24 maggio lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, ivi compreso tennis e golf, nonché l’allenamento individuale di sport di squadra, anche in impianti pubblici o privati e all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto, che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, spazi comuni al chiuso; dal 25 maggio si applicano le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020;
- la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione alle sole aree di somministrazione, anche in quelle attività tutt’ora non consentite dal DPCM del 17 maggio 2020. Si conferma anche in questo caso l’applicazione delle citate Linee guida regionali nonché, ove previsto, la limitazione ai soli associati;
- che nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, l’utilizzo della mascherina non è obbligatorio nel momento della consumazione degli stessi, fatto salvo quanto disposto nei protocolli o nelle linee guida.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli regionali o delle linee guida regionali, o in assenza nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le attività economiche, produttive e sociali già in esercizio devono applicare le disposizioni in materia di sicurezza contenute nei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno consentito l’attività o la ripresa.
A decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e altre Regioni.
L’ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
E’ confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.4.2020, n. 47 del 2.5.2020, n. 48 del 3.5.2020 con esclusione della lett. e) relativamente alle disposizioni specifiche per esercizi commerciali, uffici pubblici e privati e studi professionali, n. 49 del 3.05.2020, n. 53 del 6.5.2020, n. 54 del 6 maggio 2020.