Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge su riaperture e spostamenti
E’ stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il testo del decreto-legge n. 33/2020 con il quale vengono dettate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Fase 2.
A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 19/2020.
Tali misure potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n.19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Allo stesso modo, dal 3 giugno 2020, anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati, anche in relazioni a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Resta altresì vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le riunioni devono svolgersi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità che saranno definite con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 19/2020.
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 19/2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati del monitoraggio devono essere comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo di dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e ss.mm.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, d.l. n. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
All’atto dell’accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.