Coronavirus Toscana: le raccomandazioni per l’esecuzione dei test sierologici rapidi
Con ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha fornito ulteriori indirizzi e raccomandazioni per l’esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19.
In particolare il Presidente della Giunta Regionale ha ordinato di integrare gli ambiti di soggetti, già previsti con l’ordinanza n.23/2020, cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi, con i seguenti:
- Polizia Municipale e Polizia Provinciale;
- lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci;
- lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti;
- dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
- dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
- dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
- lavoratori dei servizi a domicilio;
- lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico;
- edicolanti e librai;
- operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il pubblico;
- tassisti;
- operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri;
- operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
- personale dei consolati a contatto con il pubblico;
- personale dei porti e degli aeroporti;
- lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.
In tali casi il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica.
Qualora il test sierologico rapido dia esito positivo o dubbio, nel tempo intercorrente fra l’effettuazione del test e l’esame diagnostico molecolare (tampone orofaringeo), è onere di ciascun soggetto adottare tutte le misure di isolamento e di prevenzione necessarie a tutela della salute propria e della collettività, informando contestualmente dell’esito del test il medico di medicina generale o il medico competente.
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dal 19 aprile 2020.
In allegato il testo dell’ordinanza e l’elenco dei laboratori cui è possibile rivolgersi per lo svolgimento dei test sierologici.