COVID-19 e obbligo di consegna immediata dei dispositivi di protezione individuale
Con il decreto del 14 aprile 2020 il Tribunale di Bologna ha ordinato alla società Deliveroo di consegnare “immediatamente” ai propri riders i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Tribunale, richiamando la recente evoluzione legislativa (art. 2, d.lgs. n. 81/2015) e giurisprudenziale (Cass. n. 1663/2020) in tema di tutela dei riders, ha affermato che “non pare oggi potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l’obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)”.
Con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Tribunale di Bologna ha inoltre osservato che il DPCM 11 marzo 2020, consentendo la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”, ha implicitamente onerato l’imprenditore di provvedere a garantire il richiesto rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto e consegna a domicilio del cibo, e ciò a tutela non solo della salute degli operatori, ma anche dell’utenza del servizio, e con essa, della collettività intera.
Nel novero delle prescrizioni igienico sanitarie deve essere ragionevolmente ricompreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine e prodotti igienizzanti, di cui peraltro il DPCM raccomanda l’adozione nell’ambito di tutte le attività produttive.
Le motivazioni di carattere pratico e organizzativo (l’alto numero delle richieste ricevute e la difficoltà a reperire sul mercato i dispositivi di protezione) addotte dalla società per giustificare il ritardo nella consegna dei DPI, seppur astrattamente plausibili – conclude il giudice – non appaiono costituire insormontabile ostacolo all’adempimento dell’obbligo imposto dalla legge al datore di lavoro.