Informativa sui controlli e licenziamento per giusta causa
Con la decisione 24 febbraio 2020, n. 4871 la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’irrogazione del licenziamento, il datore di lavoro può utilizzare le informazioni ottenute mediante i c.d. controlli difensivi effettuati sugli strumenti di lavoro dei dipendenti anche se l’informativa fornita in merito è anteriore al d.lgs. n. 151/2015.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, una lavoratrice, dipendente di un istituto di credito, aveva impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatole per aver effettuato interrogazioni di conti correnti non giustificate da ragioni di servizio, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 4, l. n. 300/1970, come modificato dal d.lgs. n. 151/2015, per non avere il datore di lavoro reiterato, successivamente all’entrata in vigore del decreto, le informazioni sul tipo e sulle finalità dei “controlli difensivi” in precedenza emanate.