Gli ammortizzatori sociali nel Decreto Cura Italia
Le disposizioni contenute nel c.d. decreto “cura Italia” in tema di ammortizzatori sociali sono consistenti e rivolte ad un’ampia platea di datori di lavoro.
L’intervento si suddivide in un primo nucleo di disposizioni correlate al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e all’assegno ordinario (artt. 19-21) e in un’altra disposizione dedicata alla Cassa integrazione in deroga (art. 22).
I primi due strumenti di sostegno del reddito (CIGO e assegno ordinario) sono disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015: la CIGO prevede un trattamento che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; l’assegno ordinario ha il medesimo fine ed è una prestazione erogata dai Fondi di solidarietà.
Il decreto prevede una causale unica dedicata, Covid-19, attivabile con procedura semplificata e senza limiti di accesso.
La durata degli interventi correlati al Covid-19, per espressa previsione, non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Interessante è la facoltà, per chi è attualmente beneficiario di Cassa Integrazione Straordinaria o di un assegno di solidarietà, di sospenderne temporaneamente l’erogazione per accedere alla CIG ordinaria o all’assegno ordinario con causale Covid-19.
Quanto alla Cassa integrazione in deroga, questa viene concessa a tutte le aziende che non rientrano nei suddetti trattamenti.
Si segnala che la gestione delle domande è demandata alle Regioni e Province autonome, le quali si vedranno ripartite le risorse da parte di un emanando decreto interministeriale.
Le Regioni e Province autonome dovranno, altresì, stipulare preventivamente (anche in via telematica) un accordo quadro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (tale accordo non è richiesto solo per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti).
Si tratta, dunque, di adempimenti che comporteranno inevitabilmente ad un differimento del momento di entrata a regime del trattamento.
Da notare che il decreto fa salve le previsioni già emanate in tema di Cassa integrazione in deroga nella zona rossa e nella zona gialla (d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
In generale, l’intervento di urgenza si caratterizza per una semplificazione delle procedure ordinarie e per una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno.
Attraverso tali interventi, dunque, viene garantito l’accesso agli ammortizzatori sociali a tutte le aziende, a prescindere dalla consistenza dimensionale e al settore di appartenenza, consentendo l’intervento di integrazione alla generalità dei lavoratori subordinati, con l’unica eccezione dei lavoratori domestici.
Sussiste, comunque, un limite massimo di spesa, la cui congruità potrà essere valutata soltanto al momento dell’utilizzo di tali strumenti.