Congedi, permessi e assenze per malattia nel Decreto Cura Italia
Il decreto “Cura Italia”, al capo II, ha introdotto norme speciali in materia di congedi, permessi e assenze per malattia.
La nuova normativa ha affrontato il delicato tema delle esigenze di cura dei minori, a fronte della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.
Per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni è previsto un congedo retribuito al 50% per complessivi 15 giorni fruibile da uno o entrambi i genitori, a condizione che nessuno dei due genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che nessuno dei due genitori sia disoccupato o non lavoratore. Tale misura riguarda non solo i lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Il limite di età di 12 anni non vale per i lavoratori genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto a congedi non retribuiti per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che non vi sia genitore non lavoratore.
In alternativa ai congedi retribuiti, il decreto prevede la possibilità di fruire dei c.d. voucher di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale importo è aumentato a 1000 euro per il bonus baby sitting da riconoscere ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, l’art. 24 del Decreto incrementa di ulteriori complessive 12 giornate (fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020) la durata dei permessi retribuiti ex art. 33 l. n. 104/1992 per i lavoratori con figli gravemente disabili di età non superiore a 12 anni.
In merito poi alle assenze per motivi strettamente legati al contagio da COVID-19, l’art. 26 equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Occorre puntualizzare che i giorni trascorsi in quarantena non sono computati nel periodo di comporto.
Infine, è equiparato al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio – prescritto dalle autorità sanitarie – di dipendenti con disabilità grave e di soggetti a rischio (immunodepressi, affetti da patologie oncologiche, coinvolti in terapie salvavita).