Emergenza COVID-19: ulteriori misure con il DPCM 11 marzo 2020
Con il DPCM 11 marzo 2020 sono state dettate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’intero territorio nazionale.
In particolare, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Si prevede altresì che le pubbliche amministrazioni – oltre a promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie – assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuino le attività indifferibili da rendere in presenza.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.